Si può selezionare una sola precedenza nell’istanza delle assegnazioni provvisorie dei docenti. Ma chi possiede più precedenze quale dovrebbe indicare? Sicuramente quella collocata in alto nell’ordine di elencazione. L’ordine delle precedenze è stabilito in base all’importanza e al trattamento dell’assegnazione della sede.
Genitore con legge 104/92 o lavoratrice madre per figlia di età minore a 6 anni?
In questo caso estremo occorre scegliere per la precedenza per assistenza al genitore in stato di gravità, ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92. L’art. 8, comma 1 del CCNL utilizzazioni, elenca in ordine di importanza le precedenze riferite all’assegnazione provvisoria. L’elencazione prevede che la precedenza per assistere il genitore che versa in uno stato di gravità, sta al punto IV lettera i) dell’art.8, comma 1 del CCNI mobilità annuale. Diverso il discorso per la lavoratrice madre con figlia di età inferiore ai 6 anni, che segue successivamente nell’elenco.
Le preferenze
La conditio sine qua non affinché si ottenga la precedenza per l’assistenza al genitore con legge 104/92 e in stato di gravità è che venga indicata come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza. Solo eventualmente deve essere preceduta dall’indicazione analitica delle scuole dello stesso comune. Qualora non dovessero essere disponibili posti richiedibili nel Comune dove è residente il soggetto che gode di legge 104/92, sarà obbligatorio indicare il Comune vicino a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito. L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune è obbligatoria. Senza di essa sarà negata la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il Comune che per eventuali preferenze relative ad altri Comuni. Ciò non comporta l’annullamento dell’intera domanda.