Dimensionamento scuole: cosa prevede il decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 16 gennaio 2025, n. 1 (Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza) che contiene disposizioni relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il prossimo anno scolastico 2025/26.

Il Decreto-Legge interviene sull’articolo 83 della Legge 107/2015 aggiungendo 4 appositi commi che regolano due specifiche situazioni relative al dimensionamento:

  1. Scuole appartenenti alle Regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento entro il 31 dicembre 2024 in completa applicazione del numero di autonomie previste dal Decreto Interministeriale 127/2023 (articolo 1, comma 83-quinquies). Tali scuole avranno a disposizione ulteriori risorse (pari, complessivamente, a 3,597 milioni di euro per il 2024 e 5,395 milioni di euro per il 2026) da destinare a posizioni di esonero o semiesonero dall’insegnamento. Per le scuole di tali Regioni, inoltre, sarà garantita la stessa dotazione organica del personale ATA del 2024/2025 (fatta eccezione per il profilo del funzionario ed elevate qualificazioni con incarico da DSGA, la cui riduzione resta conforme ai numeri fissati dal D.I n.127). Infine, i Dirigenti degli Uffici Regionali potranno autorizzare, nelle aree interne e in quelle montaneisolane e in quelle caratterizzate da una maggiore dispersione scolastica, la costituzione di classi in deroga al numero minimo di alunni previsto.
  2. Scuole appartenenti alle Regioni “inadempienti” (articolo 1, comma 83-sexies). Tali Regioni dovranno adottare la delibera di dimensionamento scolastico entro 10 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso (quindi, entro il 27 gennaio 2025). Limitatamente al solo anno scolastico 2025/26, tali Regioni potranno attivare ulteriori autonomie scolastiche, fino al limite del 2,99% del contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA previsti per il 2025/26 dal citato D.I 127/2023, ma i posti non potranno essere conteggiati ai fini delle assunzioni e della mobilità. Se le Regioni, nell’adottare il piano di dimensionamento, non utilizzeranno il previsto margine del 2,99% rispetto al limite individuato dal D.I n.127, le relative economie di spesa saranno destinate ad aumentare quelle già previste e alle Regioni verranno applicate le medesime disposizioni esistenti per quelle che hanno adottato il piano di dimensionamento entro il 31 dicembre 2024.

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