
La posizione dei docenti nella graduatoria interna di istituto è determinante nel caso in cui si verifichi una contrazione dell’organico scolastico. In questi casi, viene dichiarato soprannumerario il docente che si trova in coda alla graduatoria.
Come vengono inseriti i docenti nella graduatoria
Le graduatorie interne vengono predisposte da ciascuna istituzione scolastica per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico.
Vi rientrano tutti i docenti titolari nella scuola, compresi quelli che nell’anno in corso prestano servizio altrove per utilizzazione, assegnazione provvisoria, aspettativa, mandato politico o altre forme di assenza che non alterano la titolarità.
L’inserimento avviene in base al punteggio calcolato secondo la tabella allegata al CCNI, considerando anche le regole previste per i trasferimenti d’ufficio. In caso di parità di punteggio, prevale il docente con maggiore età anagrafica.
Chi finisce in coda, a prescindere dal punteggio
Indipendentemente dal punteggio, sono collocati in coda i docenti entrati nell’organico dell’autonomia dal 1° settembre precedente per mobilità volontaria o assunzione in ruolo.
Sono invece esclusi dalla graduatoria i docenti beneficiari delle precedenze previste dall’art. 13, comma 1, punti I), III), IV) e VII) del CCNI, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.
Esclusione dalla graduatoria interna: le regole e i casi particolari
I docenti che godono delle precedenze suddette non vengono inseriti nella graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto, a meno che la contrazione dell’organico non lo renda inevitabile.
Per chi beneficia della precedenza prevista al punto IV) (assistenza a coniuge, figlio o genitore con disabilità, oppure in caso di tutela legale), valgono regole precise:
- Lettera a): l’esclusione dalla graduatoria si applica solo se la scuola di titolarità si trova nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
- Lettera b): se la scuola si trova in un comune o distretto diverso, l’esclusione è possibile solo se è stata presentata domanda di trasferimento verso la località dell’assistito, secondo le stesse condizioni previste dal punto IV).
Attenzione alla figura del familiare assistito
Nel caso specifico analizzato, il familiare disabile è il nonno del docente, figura non contemplata nel punto IV) dell’art. 13, che si riferisce esclusivamente a coniuge, genitore o figlio.
L’unica eccezione possibile sarebbe se il docente esercitasse la tutela legale del nonno. In tal caso, potrebbe rientrare tra i beneficiari della precedenza. Tuttavia, è importante chiarire quanto riportato nella nota 5) del CCNI:
La figura dell’amministratore di sostegno non è equiparabile alla tutela legale.
Infine, anche in presenza della tutela legale, per poter usufruire dell’esclusione è necessario che il comune di residenza del familiare disabile coincida con quello della scuola di titolarità del docente, oppure che sia stata presentata domanda di trasferimento verso quel comune.
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