Immissioni in ruolo per i docenti con la 104/92

La Legge 104/92 riconosce specifici benefici per i docenti che presentano disabilità o che assistono familiari con disabilità grave. Tali benefici si estendono anche alle immissioni in ruolo, con particolare riferimento alla priorità nella scelta della sede di assegnazione e alla deroga al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. È importante notare che il docente che ottiene il riconoscimento della Legge 104/92 dopo aver presentato la domanda di partecipazione al concorso non ha la possibilità di modificarla, ma può comunque beneficiare dei vantaggi previsti dalla legge.

La scelta della sede: come, quando e da chi

Le immissioni in ruolo avvengono attraverso una procedura telematica articolata in due fasi. Durante la prima fase, gli aspiranti docenti sono convocati per esprimere la loro preferenza in merito alla provincia, alla classe di concorso e alla tipologia di posto. In questa fase, il numero degli aspiranti supera il numero di posti disponibili, per permettere eventuali rinunce e scorrimenti delle graduatorie. Pertanto, chi partecipa a questa fase non ha la certezza di essere nominato per il ruolo.

Nella seconda fase, gli aspiranti individuati in seguito alla prima istanza presentano una nuova domanda, indicando nell’ordine di preferenza le scuole in cui desiderano essere assegnati, una volta assegnata la provincia. È in questa fase che entra in gioco la priorità nella scelta della sede per i docenti con riconoscimento della Legge 104/92, come stabilito dalle istruzioni operative annuali. La priorità si applica esclusivamente per la scelta della sede, e non per l’assegnazione della provincia.

I soggetti che beneficiano della priorità nella scelta della sede

La priorità nella scelta della sede riguarda i docenti appartenenti a specifiche categorie riconosciute dalla Legge 104/92, a partire dai docenti con disabilità personale grave. La legge prevede la seguente suddivisione per l’accesso ai benefici:

  1. Art. 21, Legge 104/92: docenti con disabilità personale e un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni riconosciute.
  2. Art. 33, comma 6, Legge 104/92: docenti con disabilità personale grave.
  3. Art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/92: docenti che assistono familiari con disabilità grave, come figli, coniugi o genitori di persone con gravi disabilità.

Queste categorie di docenti possono esercitare il diritto alla priorità nella scelta della sede, a condizione che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso prima del riconoscimento della Legge 104/92. Inoltre, il recente Decreto Legislativo 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico, permettendo a più familiari di assistere la stessa persona con disabilità grave.

La deroga al vincolo triennale nella scuola di assunzione

Un altro importante beneficio per i docenti neoassunti riguarda la deroga al vincolo triennale, che obbliga i docenti a rimanere nella scuola di assunzione per almeno tre anni. Questa deroga si applica a chi ha ottenuto il riconoscimento della Legge 104/92 successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In altre parole, il docente che riceve il riconoscimento della Legge 104/92 dopo aver presentato la domanda può essere esonerato dal vincolo triennale.

Il vincolo triennale, previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017 e successivamente modificato dal Decreto Legge 36/2022, riguarda i docenti che vengono assunti a tempo indeterminato nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Esistono però delle eccezioni, come nel caso dei docenti che assistono persone con disabilità grave o che sono in situazioni di soprannumero o esubero, i quali possono beneficiare della deroga. Inoltre, il vincolo è esteso di un anno per i docenti che non sono abilitati e devono completare il percorso di formazione.

Chi è escluso dal vincolo triennale e le possibilità durante il vincolo

Non tutti i docenti sono soggetti al vincolo triennale. Sono esclusi dal vincolo, per esempio, i docenti in soprannumero o esubero e quelli con disabilità grave che assistono familiari con disabilità, se il riconoscimento della legge avviene successivamente al termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Durante i tre anni di vincolo, i docenti possono comunque richiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze su posti diversi dalla titolarità, a condizione di aver superato l’anno di prova.

Ulteriori deroghe e considerazioni finali

Oltre alle deroghe già menzionate, sono previsti ulteriori casi in cui il vincolo triennale può essere superato, come stabilito dall’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 21 febbraio 2024, e riportato nell’OM 30/2024. Inoltre, il TFA sostegno non verrà valutato per il calcolo del vincolo triennale, in quanto la commissione di concorso considera solo i titoli dichiarati al momento della partecipazione.

In sintesi, a partire dall’anno scolastico 2023/24, i docenti neoassunti sono soggetti al vincolo triennale nella scuola di assunzione. Tuttavia, grazie alle disposizioni previste dalla Legge 104/92 e alle deroghe normative, i docenti con disabilità o che assistono familiari con disabilità grave possono usufruire di vantaggi significativi, come la priorità nella scelta della sede e la deroga al vincolo triennale.

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