L’Aran, in una recente risposta fornita a una scuola che chiedeva se, alla luce del nuovo CCNL 2019/2021, il collaboratore scolastico fosse tenuto a svolgere attività di pulizia, lavaggio delle parti intime e cambio pannolino degli alunni, ha chiarito che tale personale è contrattualmente obbligato a fornire assistenza materiale a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Inoltre ha ribadito che il collaboratore scolastico è tenuto contrattualmente a prestare ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale oltre all’accesso nelle aree delle strutture scolastiche. Fatto noto a tutti in quanto previsto dal CCNL attualmente vigente.
L’Aran chiude la disamina, enfatizzando la potenziale violazione dell’Art. 328 Codice Penale, comma 1 (Rifiuto di atti d’ufficio – Omissioni), richiamata nella sentenza della Corte di Cassazione n° 22786/16 che, ricordiamolo, si riferisce ad un caso relativo ad una bambina disabile verso la quale – secondo la sentenza – c’era stato un rifiuto a prestarle cura nell’igiene personale da parte dei collaboratori scolastici di una scuola anche a seguito di reiterati ordini di servizio da parte del Dirigente Scolastico.
La UIL Scuola Rua durante le trattative per il rinnovo contrattuale, al termine delle quali non ha sottoscritto il nuovo contratto, ha fortemente incalzato l’Aran, per specificare e delineare un testo chiaro relativamente al significato di “cura dell’igiene personale” e alla responsabilità dei collaboratori scolastici che, come è evidente, sono aumentate rispetto a quelle previste nel precedente contratto. Richiesta rimasta sempre inevasa.
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